Conosci i tuoi diritti
Quali sono i diritti dei passeggeri?
Conosci i tuoi diritti? Secondo una recente ricerca oltre l'80% dei viaggiatori non li conosce affatto.
Abbiamo due normative di riferimento.
Una applicabile a tutti i voli in partenza dall’Europa e/o con Compagnie europee (REG. CE 261/04) dove sei maggiormente tutelato in caso di disservizi subiti.
L’ altra (Convenzione di Montreal), che vale per tutti gli altri voli dove non trova applicazione il Reg. CE e sarai risarcito solo se dimostrerai, che a causa del disservizio, hai subito un danno economico.
Infatti, secondo REG. CE 261/04 hai diritto ad essere indennizzato/risarcito senza dover provare il danno economico subito, ma sarà onere della compagnia aerea dimostrare una “circostanza eccezionale” che ha provocato uno dei seguenti disagi:
ritardo del volo superiore a 3 ore, cancellazione del volo, perdita connessione, negato imbarco
Il presente Regolamento si applica:
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (Europa) soggetto alle disposizioni del trattato;
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
Se rientri in uno di questi casi avrai diritto a:
- 250€ per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- 400€ per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
- 600€ per le tratte aeree che non rientrano nei casi indicati.
Quindi ricordati che l’ammontare del risarcimento non dipende dalle ore di ritardo, ma dalla tratta!
Se invece avrai problemi con i bagagli (mancata consegna/smarrimento, danneggiamento) o subirai disagi (ritardi, cancellazioni) con compagnie Extra Europee, per tratte al di fuori dell’Europa, troverà applicazione la Convenzione di Montreal che prevede un risarcimento dei danni, se dimostrabili, e non un indennizzo automatico come previsto dal REG. CE 261/04.
È bene che tu sappia che, in caso di mancata consegna del bagaglio/danneggiamento, dovrai fare una denuncia in aeroporto (PIR) e nel caso dovessi acquistare beni di prima necessità, per essere risarcito, dovrai conservare gli scontrini.
- Secondo l’Articolo 22 della Convenzione di Montreal nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero (€ 5.400 circa).
- Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.288 diritti speciali di prelievo (€ 1.600 circa).
Ricordati che puoi richiedere la Compensazione Pecuniaria fino a 600 € per tutti i voli degli ultimi 2 anni che hanno subito disagi.
Se vuoi maggiori dettagli puoi leggere il regolamento Regolamento Europeo CE 261/04 facendo click qui.